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Il Presidente

Art. 18 PRESIDENTE
Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti la
Giunta. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei
presenti. I suoi poteri sono prorogati sino alla prima riunione della Giunta
Nazionale dopo l'elezione come da articolo 15.
Egli decade per voto di sfiducia di almeno due terzi (2/3) dei Componenti la
Giunta Nazionale.
Art. 19 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente;
a) designa il Vice Presidente Vicario che lo sostituisce in caso di
impedimento;
b) ha la rappresentanza legale dell'U.I.A. di fronte ai terzi ed in giudizio
con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;
c) presiede le riunioni del Comitato Esecutivo e della Giunta;
d) provvede a dare esecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo ed ha,
altresì, la responsabilità dell'attuazione delle delibere degli altri organi
assunte in conformità al presente statuto;
e) amministra, rendendone conto alla Giunta Nazionale, i fondi dell'U.I.A. e
può delegare, in tutto o in parte, tale attribuzione ad un membro del Comitato
Esecutivo;
f) assume i dipendenti, sentito il parere dei Comitato Esecutivo, fissandone i
compiti, mansioni e retribuzioni;
g) può intervenire o far intervenire un suo rappresentante alle Assemblee
Regionali;
i) ha inoltre, tutti i poteri attribuiti dallo Statuto e dal regolamento, ivi
compreso quello di convocare la prima riunione della Giunta Nazionale dopo la
sua ricostituzione.
l) partecipa quale Componente di diritto al Consiglio di Presidenza della
Federazione Italiana Agenti del Gruppo Allianz RAS.
In caso di necessità ed urgenza potrà esercitare le funzioni del Comitato
Esecutivo, al quale deve riferire nella sua prima riunione.
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