Art.
1
Il presente regolamento, proposto dal Comitato Esecutivo, emanato dalla Giunta
Nazionale ai sensi degli art. 15 lett. n) detta norme di esecuzione statutaria
come da lett. a) dell'art. 31 dello Statuto.
Art. 2
La qualità di iscritto onorario di cui all'art. 2
dello Statuto, viene deliberata dall'Assemblea Generale ed è conferita al
Collega che abbia acquisito durante la permanenza nell'Associazione rilevanti
meriti.
La proposta viene deliberata dalla G.N. con la maggioranza dei 2/3 dei votanti
su segnalazione del Comitato Esecutivo.
Art. 3
La misura del contributo associativo e le modalità
di pagamento sono determinate dalla Giunta Nazionale, su proposta dei Comitato
Esecutivo, entro il mese di novembre.
Esse hanno effetto vincolante per tutti gli iscritti, dal 1° gennaio successivo
alla loro adozione.
Parimenti e con lo stesso effetto si procede alla determinazione delle quote di
competenza regionale, di cui all'art. 15 lett. g) dello Statuto.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 4
Le dimissioni dall'Unione sono efficaci, solo se
presentate in forma scritta, e decorrono dal primo giorno successivo al mese
nel quale la Giunta Nazionale le ha accolte.
In ogni caso l'accoglimento delle dimissioni non comporta la restituzione al
dimissionario della quota per contributo associativo di cui all'art. 15 lett.
e) dello Statuto nonché delle quote di competenza regionale di cui all'art. 15
lett. g) dello Statuto.
Comunque l'accettazione delle dimissioni non comporta rinuncia da parte
dell'UIA, al recupero delle quote di cui sopra, per le quali il dimissionario
fosse moroso.
Art. 5
La morosità nel versamento dei contributo
associativo è contestata dal Presidente dell' UIA all'associato con lettera
raccomandata A.R. su segnalazione dei Comitato Esecutivo.
In tale comunicazione è ingiunto all'associato un termine non inferiore a
giorni 15 per la regolarizzazione di ogni sua morosità contributiva.
Trascorso inutilmente detto termine il Presidente, sentito il Comitato
Esecutivo, comunica all'iscritto l'intervenuta decadenza della sua qualità di
associato.
Art. 6
L'espulsione dell'associato, prevista dall'art. 3
lett. d) dello Statuto, può essere adottata soltanto dal Collegio dei Probiviri
con rispetto delle garanzie e procedure previste in tale norma.
La decisione dei Collegio dei Probiviri di espulsione non comporta rinuncia da
parte dell'UIA al recupero delle quote verso l'associato moroso, applicandosi
anche in tale caso quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art. 7
Per dare applicazione all'art. 4 dello Statuto il Presidente dell'UIA entro il
31 gennaio di ogni anno, farà pervenire ai Sindacati di categoria l'elenco dei
propri associati.
Contemporaneamente, e nello stesso atto, chiederà ai Sindacati di categoria, di
conoscere quali dei propri associati non fosse iscritto ad un Sindacato
medesimo.
Ricevuto il riscontro di cui sopra, la Giunta Nazionale (nella prima riunione
successiva) interpellerà il proprio associato, invitandolo a fornire, sempre
per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, le specifiche
motivazioni di tale sua mancata partecipazione sindacale.
Ove tali ragioni non vengano condivise dalla Giunta Nazionale, la stessa si
riserva in merito ogni diritto ed azione ispirandosi al principio dell'art. 4
dello Statuto ed alle finalità e ragioni inerenti alla propria aggregazione
sociale di cui all'art. 5.
Potrà assumere, se del caso, determinazioni relative all'elettorato passivo in
seno alla propria organizzazione, dell'associato non partecipante alla realtà
sindacale.
Art. 8
Il deferimento dell'associato al Collegio dei
Probiviri da parte della Giunta Nazionale può avvenire:
a) per violazione di norme di carattere morale e professionale;
b) per ogni comportamento, anche individualmente assunto, che contrasti sia con
lo scopo primario dell'UIA, indicato nell'art. 5 dello Statuto, nonché per
qualsiasi fatto che possa recare discredito alla categoria degli agenti RAS e/o
degli agenti di assicurazione in genere o che possa avere effetti disgregatori
per l'unità e solidarietà della categoria;
Il Comitato Esecutivo non partecipa alla discussione e al voto, in quanto
organo di appello.
Art. 9
La "regolarità contributiva" di cui al primo comma
dell'art. 7 dello Statuto, deve sussistere all'atto dello svolgimento
dell'Assemblea Generale.
A tale accertamento provvede l'ufficio di presidenza dell'Assemblea sulla
scorta di documentate informazioni contabili fornite dal Presidente o da uno o
più componenti del Comitato Esecutivo.
La morosità contributiva, per essere causa ostativa alla partecipazione di un
associato all'Assemblea, si considera tale soltanto dopo che sia trascorso il
termine di 15 giorni ingiunto, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento,
all'associato per la regolarizzazione della sua posizione.
Art. 10
La convocazione dell'Assemblea, deliberata dalla
Giunta Nazionale come da art. 15 dello Statuto lett. i) deve essere fatta con
avviso scritto, inviato con lettera raccomandata a ciascun associato, almeno 20
giorni prima dello svolgimento.
Allorché la sua convocazione è demandata ai sensi dell'art. 7, 2 comma dello
statuto, tale richiesta deve trovare evasione da parte della Giunta entro 30
giorni dall'ultima richiesta pervenuta che raggiunga il quorum di un quinto
degli associati, prevista in tale disposizione.
Anche all'Assemblea indicendo su richiesta come sopra si applica, per la sua
convocazione, il termine di giorni venti di cui al primo comma della presente
disposizione.
Agli associati, che nel corso dell'esercizio, abbiano manifestato la loro
volontà di poter essere informati in via telematica ed abbiano fornito
l'indicazione esatta dei dati del relativo referente, l'avviso di convocazione
dell'Assemblea si intenderà validamente comunicato anche se avvenuto in via
telematica, purché nello stesso termine di cui al primo comma, con esonero di
ogni responsabilità dell'UIA.
Art. 11
In casi straordinari di necessità ed urgenza l'Assemblea può essere validamente
convocata anche con avviso scritto, inviato con lettera raccomandata o con
mezzi telematici, nel rispetto delle formalità indicate nell'art. 10, dieci
giorni prima dei suo svolgimento.
Art. 12
L'avviso di convocazione, che dovrà essere affisso anche presso la sede
dell'UIA, dovrà contenere luogo, data ed ora dei suo inizio e dell'eventuale
prosecuzione in altri giorni, nonché il relativo ordine dei giorno. La
trattazione in Assemblea di argomenti non contenuti all'ordine dei giorno,
potrà avvenire solo se vi sarà il voto favorevole della maggioranza dei
partecipanti, rispettate le regole di costituzione e partecipazione dell'art. 8
dello Statuto.
Art. 13
Le deleghe scritte, di cui all'art. 8 dello Statuto,
da esibirsi esclusivamente all'ufficio di presidenza, dovranno essere
conservate negli atti dell'Assemblea per un biennio.
Art. 14
L'Ufficio di Presidenza, di cui all'art. 9 dello
Statuto, oltre che da un Presidente è costituito da due Vicepresidenti nonché
da 1 segretario con approvazione dell'Assemblea Generale comunque manifestata.
E' obbligatoria la nomina di almeno 3 scrutatori per l'eventuale computo di
voti allorché si tratti di votazioni nominativa o per appello nominale.
Sono, comunque, ammissibili, purché possa considerarsi inequivocabile tale
manifestazione, forme di manifestazione del voto, diverse da quella scritta a
giudizio dell'Ufficio di presidenza.
Art. 15
Per le Assemblee, che ai sensi dell'art. 9 lett. a)
Statuto, hanno iscritto nel proprio ordine del giorno il "rinnovo delle cariche
sociali", le operazioni di voto si svolgono con le modalità sotto indicate:
a) la chiusura delle liste dei candidati dovrà avvenire 14 ore prima
dell'apertura dei seggio elettorale.
b) l'apertura del seggio elettorale, con l'indicazione dell'ora nella quale
essa avviene, dovrà essere comunicata in Assemblea dall'Ufficio di Presidenza
di cui al primo comma dell'art. 14, nonché con avviso affisso nel luogo di
svolgimento della stessa.
c) le liste non potranno superare il numero di 16 candidati ed ogni singola
candidatura non sarà valida se non sottoscritta dal candidato medesimo.
Art. 16
Ogni iscritto, presente all'Assemblea, o che voti
per delega, ai sensi dell'art. 8, 3° comma dello statuto, potrà esprimere il
suo voto su non più di sette nominativi, scegliendoli anche tra candidati di
più liste.
Art. 17
Sullo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'art. 15 sovrintende
una Commissione elettorale formata da almeno 3 associati all'U.I.A., dei quali
uno con funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea al momento della
costituzione dell'Ufficio di Presidenza. Compito di tale Commissione
a) convalidare la sottoscrizione delle singole candidature ai sensi dell'art.
15 lett. c) dei presente regolamento;
b) costituirsi in seggio elettorale;
c) consegnare le schede di votazione riportando detta operazione su apposito
elenco;
d) ricevere la scheda personale dell'associato che abbia votato e di quella
eventualmente votata per delega;
e) procedere allo scrutinio delle stesse;
f) proclamare il risultato delle votazioni redigendo e sottoscrivendo apposito
verbale, da comunicarsi immediatamente al Presidente dell'U.I.A.
In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano per età.
Art. 18
Le precedenti disposizioni di cui all'art. 10 si
applicano anche all'Assemblea Regionale prevista dall'art. 10 dello Statuto.
Per altro i termini per la convocazione sono ridotti alla metà, fermi restando
i termini di svolgimento previsti al punto c) dell'art. 10 Statuto.
Art. 19
In ogni caso di vacanza dell'ufficio di
Rappresentante Regionale e del suo Vice, prevista dall'art. 12 lett. a) dello
Statuto, l'elezione per le rispettive sostituzioni devono avvenire entro trenta
giorni dal verificarsi delle vacanze stesse.
Il rappresentante regionale, che gestisce i fondi assegnati alla sua regione,
ne è responsabile e deve far pervenire all'Unione annualmente un rendiconto
generale entro il 15 febbraio, corredato da una relazione e da opportuna
documentazione.
La Giunta Nazionale trasmette tale rendiconto, con eventuali proprie
osservazioni, al Collegio dei Revisori.
Art. 20
La convocazione della Giunta Nazionale deve essere
fatta con lettera raccomandata da inviarsi a ciascun componente, almeno 8
giorni prima del suo svolgimento.
In caso di convocazione chiesta da almeno un terzo dei suoi componenti con le
modalità di cui all'art. 14, 2° comma dello Statuto, il Presidente dell'U.I.A.
deve indire la riunione senza indugio e, comunque, entro 15 giorni dall'ultima
richiesta che faccia scattare il quorum di un terzo previsto da tale norma
statutaria.
Art. 21
In casi straordinari di necessità ed urgenza la
riunione della Giunta può essere indetta con avviso scritto, da inviarsi per
telegramma o in via telematica, almeno 3 giorni liberi prima del suo
svolgimento.
Art. 22
In caso di prorogatio dei poteri della Giunta, previsto dall'art. 14,4° comma,
dello Statuto, il termine di 8 giorni di cui all'art. 20, 1° comma, del
presente Regolamento è ridotto a 5 giorni.
Nella stessa ipotesi di cui sopra il termine di 15 giorni previsto dal secondo
comma dell'art. 20 del Regolamento è anche ridotto a 5 giorni.
Art. 23
Il Comitato Esecutivo, di norma, va convocato almeno
6 volte all'anno, con avviso da inviarsi, per iscritto da parte del Presidente
dell'U.I.A. o, comunque in ogni caso di sua impossibilità dal Vice Presidente
Vicario, almeno 3 giorni prima della riunione.
Ove sussistesse per qualsiasi motivo impossibilità anche del Vice Presidente
Vicario, va convocato, nello stesso termine di cui sopra, dall'altro Vice
Presidente del Comitato.
Art. 24
Qualora l'iniziativa della riunione del Comitato
Esecutivo venga assunta dalla maggioranza dei suoi Componenti, la convocazione
medesima, deve essere indetta, dal Presidente o, in alternativa, dal Vice
Presidente Vicario o dall'altro Vice Presidente senza indugio e, comunque, non
oltre 3 giorni dalla pervenuta richiesta.
Art. 25
La sfiducia al Presidente di cui all'art. 18, 2°
comma dello Statuto, deve essere votata su mozione scritta e motivata e non può
essere messa in votazione nello stesso giorno della sua presentazione.
Art. 26
Qualora il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'art. 19, lett. i)
secondo capoverso dello Statuto, egli deve indire entro i 5 giorni successivi,
la convocazione del Comitato Esecutivo.
Art. 27
È in facoltà dei Collegio dei Probiviri approvare,
anche a maggioranza, un regolamento autonomo per il proprio funzionamento.
Tale regolamento deve essere comunicato entro 5 giorni dalla sua approvazione,
alla Giunta Nazionale, tramite il Comitato Esecutivo, ai fini di una presa
d'atto.
Qualora tale regolamento, a giudizio della Giunta Nazionale, eccedesse i poteri
propri del Collegio dei Probiviri o contenesse norme non conformi allo Statuto,
la Giunta medesima sottoporrà la questione alla prima Assemblea Generale che
sarà convocata dopo tale presa d'atto.
In tale caso nelle more della convocazione dell'Assemblea l'efficacia del
regolamento è sospesa.
Art. 28
Analoga facoltà di regolamentazione autonoma spetta,
nel rispetto dei principi contabili ed in armonia alle leggi dello Stato e
della C.E.E., anche al Collegio dei Revisori. Sono applicabili a tale
regolamento autonomo le disposizioni dei l°, 2° 3° e 4° comma del precedente
articolo.
Art. 29
Le deliberazioni, nonché una sintesi delle
discussioni, delle Assemblee Regionali, Giunta Nazionale, Comitato Esecutivo,
Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere
verbalizzate e, se del caso, i relativi verbali vanno trascritti in appositi
istituenti libri delle rispettive adunanze.
Tali libri, se istituiti, vanno conservati presso la sede dell'U.I.A.
I verbali delle riunioni delle Assemblee Regionali devono essere
conservati dal rappresentante regionale, fatto sempre salvo l'obbligo di cui al
secondo comma dell'art. 12 dello Statuto.
Art. 30
Le giustificazioni per la rilevanza delle quali è
richiesta la forma scritta, relative all'assenza dei Componenti degli organi
collegiali U.I.A., di cui all'art. 6 dello Statuto, devono essere conservate,
agli eventuali fini dell'applicabilità dell'art. 27 dello Statuto, per 6 mesi
dopo lo scadere del triennio della loro durata, prevista nell'art. 26.
Art. 31
Gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitali non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in via
indiretta, durante la vita dell'Unione.
Nel caso di scioglimento l'eventuale patrimonio dovrà essere erogato ad altra
Associazione con finalità analoghe ovvero a fini di utilità pubblica nel
rispetto della disciplina prevista dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.
460.
Art. 32
Qualsiasi modifica, integrazione, ed aggiunta di
norme del presente regolamento deve essere apportata con delibera della Giunta
Nazionale su proposta dei Comitato Esecutivo.
Art. 33
Il presente regolamento, approvato come dall'art. 1
consta di 33 disposizioni.
16
febbraio 2001