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Il Regolamento Statutario                               Download del Documento

Art. 1

Il presente regolamento, proposto dal Comitato Esecutivo, emanato dalla Giunta Nazionale ai sensi degli art. 15 lett. n) detta norme di esecuzione statutaria come da lett. a) dell'art. 31 dello Statuto.

Art. 2


La qualità di iscritto onorario di cui all'art. 2 dello Statuto, viene deliberata dall'Assemblea Generale ed è conferita al Collega che abbia acquisito durante la permanenza nell'Associazione rilevanti meriti.
La proposta viene deliberata dalla G.N. con la maggioranza dei 2/3 dei votanti su segnalazione del Comitato Esecutivo.

Art. 3


La misura del contributo associativo e le modalità di pagamento sono determinate dalla Giunta Nazionale, su proposta dei Comitato Esecutivo, entro il mese di novembre.
Esse hanno effetto vincolante per tutti gli iscritti, dal 1° gennaio successivo alla loro adozione.
Parimenti e con lo stesso effetto si procede alla determinazione delle quote di competenza regionale, di cui all'art. 15 lett. g) dello Statuto.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 4


Le dimissioni dall'Unione sono efficaci, solo se presentate in forma scritta, e decorrono dal primo giorno successivo al mese nel quale la Giunta Nazionale le ha accolte.
In ogni caso l'accoglimento delle dimissioni non comporta la restituzione al dimissionario della quota per contributo associativo di cui all'art. 15 lett. e) dello Statuto nonché delle quote di competenza regionale di cui all'art. 15 lett. g) dello Statuto.
Comunque l'accettazione delle dimissioni non comporta rinuncia da parte dell'UIA, al recupero delle quote di cui sopra, per le quali il dimissionario fosse moroso.

Art. 5


La morosità nel versamento dei contributo associativo è contestata dal Presidente dell' UIA all'associato con lettera raccomandata A.R. su segnalazione dei Comitato Esecutivo.
In tale comunicazione è ingiunto all'associato un termine non inferiore a giorni 15 per la regolarizzazione di ogni sua morosità contributiva.
Trascorso inutilmente detto termine il Presidente, sentito il Comitato Esecutivo, comunica all'iscritto l'intervenuta decadenza della sua qualità di associato.

Art. 6


L'espulsione dell'associato, prevista dall'art. 3 lett. d) dello Statuto, può essere adottata soltanto dal Collegio dei Probiviri con rispetto delle garanzie e procedure previste in tale norma.
La decisione dei Collegio dei Probiviri di espulsione non comporta rinuncia da parte dell'UIA al recupero delle quote verso l'associato moroso, applicandosi anche in tale caso quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 7

Per dare applicazione all'art. 4 dello Statuto il Presidente dell'UIA entro il 31 gennaio di ogni anno, farà pervenire ai Sindacati di categoria l'elenco dei propri associati.
Contemporaneamente, e nello stesso atto, chiederà ai Sindacati di categoria, di conoscere quali dei propri associati non fosse iscritto ad un Sindacato medesimo.
Ricevuto il riscontro di cui sopra, la Giunta Nazionale (nella prima riunione successiva) interpellerà il proprio associato, invitandolo a fornire, sempre per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, le specifiche motivazioni di tale sua mancata partecipazione sindacale.
Ove tali ragioni non vengano condivise dalla Giunta Nazionale, la stessa si riserva in merito ogni diritto ed azione ispirandosi al principio dell'art. 4 dello Statuto ed alle finalità e ragioni inerenti alla propria aggregazione sociale di cui all'art. 5.
Potrà assumere, se del caso, determinazioni relative all'elettorato passivo in seno alla propria organizzazione, dell'associato non partecipante alla realtà sindacale.

Art. 8


Il deferimento dell'associato al Collegio dei Probiviri da parte della Giunta Nazionale può avvenire:
a) per violazione di norme di carattere morale e professionale;
b) per ogni comportamento, anche individualmente assunto, che contrasti sia con lo scopo primario dell'UIA, indicato nell'art. 5 dello Statuto, nonché per qualsiasi fatto che possa recare discredito alla categoria degli agenti RAS e/o degli agenti di assicurazione in genere o che possa avere effetti disgregatori per l'unità e solidarietà della categoria;
Il Comitato Esecutivo non partecipa alla discussione e al voto, in quanto organo di appello.

Art. 9


La "regolarità contributiva" di cui al primo comma dell'art. 7 dello Statuto, deve sussistere all'atto dello svolgimento dell'Assemblea Generale.
A tale accertamento provvede l'ufficio di presidenza dell'Assemblea sulla scorta di documentate informazioni contabili fornite dal Presidente o da uno o più componenti del Comitato Esecutivo.
La morosità contributiva, per essere causa ostativa alla partecipazione di un associato all'Assemblea, si considera tale soltanto dopo che sia trascorso il termine di 15 giorni ingiunto, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, all'associato per la regolarizzazione della sua posizione.

Art. 10


La convocazione dell'Assemblea, deliberata dalla Giunta Nazionale come da art. 15 dello Statuto lett. i) deve essere fatta con avviso scritto, inviato con lettera raccomandata a ciascun associato, almeno 20 giorni prima dello svolgimento.
Allorché la sua convocazione è demandata ai sensi dell'art. 7, 2 comma dello statuto, tale richiesta deve trovare evasione da parte della Giunta entro 30 giorni dall'ultima richiesta pervenuta che raggiunga il quorum di un quinto degli associati, prevista in tale disposizione.
Anche all'Assemblea indicendo su richiesta come sopra si applica, per la sua convocazione, il termine di giorni venti di cui al primo comma della presente disposizione.
Agli associati, che nel corso dell'esercizio, abbiano manifestato la loro volontà di poter essere informati in via telematica ed abbiano fornito l'indicazione esatta dei dati del relativo referente, l'avviso di convocazione dell'Assemblea si intenderà validamente comunicato anche se avvenuto in via telematica, purché nello stesso termine di cui al primo comma, con esonero di ogni responsabilità dell'UIA.

Art. 11

In casi straordinari di necessità ed urgenza l'Assemblea può essere validamente convocata anche con avviso scritto, inviato con lettera raccomandata o con mezzi telematici, nel rispetto delle formalità indicate nell'art. 10, dieci giorni prima dei suo svolgimento.

Art. 12

L'avviso di convocazione, che dovrà essere affisso anche presso la sede dell'UIA, dovrà contenere luogo, data ed ora dei suo inizio e dell'eventuale prosecuzione in altri giorni, nonché il relativo ordine dei giorno. La trattazione in Assemblea di argomenti non contenuti all'ordine dei giorno, potrà avvenire solo se vi sarà il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, rispettate le regole di costituzione e partecipazione dell'art. 8 dello Statuto.

Art. 13


Le deleghe scritte, di cui all'art. 8 dello Statuto, da esibirsi esclusivamente all'ufficio di presidenza, dovranno essere conservate negli atti dell'Assemblea per un biennio.

Art. 14


L'Ufficio di Presidenza, di cui all'art. 9 dello Statuto, oltre che da un Presidente è costituito da due Vicepresidenti nonché da 1 segretario con approvazione dell'Assemblea Generale comunque manifestata.
E' obbligatoria la nomina di almeno 3 scrutatori per l'eventuale computo di voti allorché si tratti di votazioni nominativa o per appello nominale.
Sono, comunque, ammissibili, purché possa considerarsi inequivocabile tale manifestazione, forme di manifestazione del voto, diverse da quella scritta a giudizio dell'Ufficio di presidenza.

Art. 15


Per le Assemblee, che ai sensi dell'art. 9 lett. a) Statuto, hanno iscritto nel proprio ordine del giorno il "rinnovo delle cariche sociali", le operazioni di voto si svolgono con le modalità sotto indicate:
a) la chiusura delle liste dei candidati dovrà avvenire 14 ore prima dell'apertura dei seggio elettorale.
b) l'apertura del seggio elettorale, con l'indicazione dell'ora nella quale essa avviene, dovrà essere comunicata in Assemblea dall'Ufficio di Presidenza di cui al primo comma dell'art. 14, nonché con avviso affisso nel luogo di svolgimento della stessa.
c) le liste non potranno superare il numero di 16 candidati ed ogni singola candidatura non sarà valida se non sottoscritta dal candidato medesimo.

Art. 16


Ogni iscritto, presente all'Assemblea, o che voti per delega, ai sensi dell'art. 8, 3° comma dello statuto, potrà esprimere il suo voto su non più di sette nominativi, scegliendoli anche tra candidati di più liste.

Art. 17


Sullo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'art. 15 sovrintende una Commissione elettorale formata da almeno 3 associati all'U.I.A., dei quali uno con funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea al momento della costituzione dell'Ufficio di Presidenza. Compito di tale Commissione
a) convalidare la sottoscrizione delle singole candidature ai sensi dell'art. 15 lett. c) dei presente regolamento;
b) costituirsi in seggio elettorale;
c) consegnare le schede di votazione riportando detta operazione su apposito elenco;
d) ricevere la scheda personale dell'associato che abbia votato e di quella eventualmente votata per delega;
e) procedere allo scrutinio delle stesse;
f) proclamare il risultato delle votazioni redigendo e sottoscrivendo apposito verbale, da comunicarsi immediatamente al Presidente dell'U.I.A.
In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano per età.

Art. 18


Le precedenti disposizioni di cui all'art. 10 si applicano anche all'Assemblea Regionale prevista dall'art. 10 dello Statuto.
Per altro i termini per la convocazione sono ridotti alla metà, fermi restando i termini di svolgimento previsti al punto c) dell'art. 10 Statuto.

Art. 19


In ogni caso di vacanza dell'ufficio di Rappresentante Regionale e del suo Vice, prevista dall'art. 12 lett. a) dello Statuto, l'elezione per le rispettive sostituzioni devono avvenire entro trenta giorni dal verificarsi delle vacanze stesse.
Il rappresentante regionale, che gestisce i fondi assegnati alla sua regione, ne è responsabile e deve far pervenire all'Unione annualmente un rendiconto generale entro il 15 febbraio, corredato da una relazione e da opportuna documentazione.
La Giunta Nazionale trasmette tale rendiconto, con eventuali proprie osservazioni, al Collegio dei Revisori.

Art. 20


La convocazione della Giunta Nazionale deve essere fatta con lettera raccomandata da inviarsi a ciascun componente, almeno 8 giorni prima del suo svolgimento.
In caso di convocazione chiesta da almeno un terzo dei suoi componenti con le modalità di cui all'art. 14, 2° comma dello Statuto, il Presidente dell'U.I.A. deve indire la riunione senza indugio e, comunque, entro 15 giorni dall'ultima richiesta che faccia scattare il quorum di un terzo previsto da tale norma statutaria.

Art. 21


In casi straordinari di necessità ed urgenza la riunione della Giunta può essere indetta con avviso scritto, da inviarsi per telegramma o in via telematica, almeno 3 giorni liberi prima del suo svolgimento.

Art. 22


In caso di prorogatio dei poteri della Giunta, previsto dall'art. 14,4° comma, dello Statuto, il termine di 8 giorni di cui all'art. 20, 1° comma, del presente Regolamento è ridotto a 5 giorni.
Nella stessa ipotesi di cui sopra il termine di 15 giorni previsto dal secondo comma dell'art. 20 del Regolamento è anche ridotto a 5 giorni.

Art. 23


Il Comitato Esecutivo, di norma, va convocato almeno 6 volte all'anno, con avviso da inviarsi, per iscritto da parte del Presidente dell'U.I.A. o, comunque in ogni caso di sua impossibilità dal Vice Presidente Vicario, almeno 3 giorni prima della riunione.
Ove sussistesse per qualsiasi motivo impossibilità anche del Vice Presidente Vicario, va convocato, nello stesso termine di cui sopra, dall'altro Vice Presidente del Comitato.

Art. 24


Qualora l'iniziativa della riunione del Comitato Esecutivo venga assunta dalla maggioranza dei suoi Componenti, la convocazione medesima, deve essere indetta, dal Presidente o, in alternativa, dal Vice Presidente Vicario o dall'altro Vice Presidente senza indugio e, comunque, non oltre 3 giorni dalla pervenuta richiesta.

Art. 25


La sfiducia al Presidente di cui all'art. 18, 2° comma dello Statuto, deve essere votata su mozione scritta e motivata e non può essere messa in votazione nello stesso giorno della sua presentazione.

Art. 26

Qualora il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'art. 19, lett. i) secondo capoverso dello Statuto, egli deve indire entro i 5 giorni successivi, la convocazione del Comitato Esecutivo.

Art. 27


È in facoltà dei Collegio dei Probiviri approvare, anche a maggioranza, un regolamento autonomo per il proprio funzionamento.
Tale regolamento deve essere comunicato entro 5 giorni dalla sua approvazione, alla Giunta Nazionale, tramite il Comitato Esecutivo, ai fini di una presa d'atto.
Qualora tale regolamento, a giudizio della Giunta Nazionale, eccedesse i poteri propri del Collegio dei Probiviri o contenesse norme non conformi allo Statuto, la Giunta medesima sottoporrà la questione alla prima Assemblea Generale che sarà convocata dopo tale presa d'atto.
In tale caso nelle more della convocazione dell'Assemblea l'efficacia del regolamento è sospesa.

Art. 28


Analoga facoltà di regolamentazione autonoma spetta, nel rispetto dei principi contabili ed in armonia alle leggi dello Stato e della C.E.E., anche al Collegio dei Revisori. Sono applicabili a tale regolamento autonomo le disposizioni dei l°, 2° 3° e 4° comma del precedente articolo.

Art. 29


Le deliberazioni, nonché una sintesi delle discussioni, delle Assemblee Regionali, Giunta Nazionale, Comitato Esecutivo, Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere verbalizzate e, se del caso, i relativi verbali vanno trascritti in appositi istituenti libri delle rispettive adunanze.
Tali libri, se istituiti, vanno conservati presso la sede dell'U.I.A.
I verbali delle riunioni delle Assemblee Regionali devono essere conservati dal rappresentante regionale, fatto sempre salvo l'obbligo di cui al secondo comma dell'art. 12 dello Statuto.

Art. 30


Le giustificazioni per la rilevanza delle quali è richiesta la forma scritta, relative all'assenza dei Componenti degli organi collegiali U.I.A., di cui all'art. 6 dello Statuto, devono essere conservate, agli eventuali fini dell'applicabilità dell'art. 27 dello Statuto, per 6 mesi dopo lo scadere del triennio della loro durata, prevista nell'art. 26.

Art. 31


Gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in via indiretta, durante la vita dell'Unione.
Nel caso di scioglimento l'eventuale patrimonio dovrà essere erogato ad altra Associazione con finalità analoghe ovvero a fini di utilità pubblica nel rispetto della disciplina prevista dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 32


Qualsiasi modifica, integrazione, ed aggiunta di norme del presente regolamento deve essere apportata con delibera della Giunta Nazionale su proposta dei Comitato Esecutivo.

Art. 33


Il presente regolamento, approvato come dall'art. 1 consta di 33 disposizioni.



16 febbraio 2001