Testo
approvato dalla XXIV Assemblea Generale Straordinaria
Roma 25 - 26 marzo 1983
Registrato dallo Studio Notarile CHIODI con atto
n. 21159/2960 del 22 giugno 1983
Modificato dalla XXVII Assemblea Generale Straordinaria
Milano 27 - 28 settembre 1985
Registrato dallo Studio Notarile CHIODI con atto
n. 30578/4136 del 27 settembre 1985
Modificato dalla XXX Assemblea Generale Straordinaria
Rimini, 5, 6 e 7 maggio 1988
Registrato dallo Studio Notarile ZIO di Rimini
con atto n. 26228/2742 del 6 maggio 1988
Modificato dalla XXXIV Assemblea Generale Straordinaria
Chianciano Terme - 27, 28, 29 febbraio 1992
Registrato dallo Studio Notarile CINELLI con atto
n. 25300/4782 del 28 febbraio 1992
Modificato dalla XXXVII Assemblea Generale Straordinaria
Fiuggi - 2,3,4 ottobre 1997
Registrato dallo Studio Notarile DE CAMILLO con atto
n. 14869/4324 del 2 ottobre 1997
Modificato dalla XXXIX Assemblea Generale Straordinaria
Rimini, 22, 23 e 24 marzo 2001
Modificato dalla XLV Assemblea Generale Straordinaria
Milano – 2 aprile 2009
Registrato dallo Studio Notarile CHIODI con atto
n. 101.366/24.971 del 2 aprile 2009
TITOLO I° COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI
Art. 1
È corrente con sede in Milano l’Unione Italiana Agenti Allianz -“U.I.A.”.
L’Unione Italiana Agenti Allianz aderisce ad un Sindacato di categoria ed alla
Federazione Italiana Agenti del Gruppo Allianz Italia.
Art. 2
All’U.I.A., che non ha scopi di lucro, aderiscono gli Agenti in possesso del
mandato Allianz SpA nel rispetto della normativa di cui all’art. 5 della legge
40/2007 e successive modificazioni. L’Assemblea Generale, su proposta della
Giunta Nazionale, può attribuire la qualità di iscritto onorario ad Agenti
Allianz SpA che, avendone fatto parte come associati, abbiano acquisito
rilevanti meriti verso la categoria.
Art. 3
Norme regolamentari determinano misura e modalità del contributo associativo.
La qualità di associato si perde per:
a) dimissioni;
b) morosità nel versamento del contributo associativo;
c) cessazione del mandato;
d) espulsione.
La perdita di tale qualità comporta la decadenza da ogni carica nell'Unione.
Art. 4
L'Unione, per i fini perseguiti, favorisce ed agevola, se del caso con norme
regolamentari che riguardino anche l'elettorato passivo, la partecipazione dei
propri iscritti ad un Sindacato di categoria.
Art. 5
L'U.I.A. nel quadro del suo scopo primario, costituito dalla tutela e
promozione degli interessi morali, professionali ed economici dei suoi
associati, persegue in particolare lo scopo di:
1) migliorare le condizioni dei contratti di agenzia vigilando che le direttive
delle imprese preponenti, beninteso del Gruppo Allianz Italia, non contrastino
o limitino i contenuti degli accordi di categoria, prendendo allo scopo ogni
più idonea iniziativa;
2) adoperarsi per dare soluzione, in tale ambito, ai problemi e vertenze
insorti o insorgenti tra i suoi associati e le imprese preponenti, incluse le
strutture periferiche, anche dopo la cessazione del mandato;
3) studiare, anche con incentivazioni ed attività promozionali e con finalità
ottimali, i problemi concernenti qualsivoglia aspetto e settore del rapporto di
agenzia raccogliendo allo scopo utili dati da fornire agli associati;
4) attuare, per il raggiungimento di tali scopi, ogni più opportuna iniziativa,
nel rispetto della normativa di cui all’art. 5 della Legge 40/2007 e successive
modificazioni, di indirizzo, stimolo, denuncia e controllo con enti,
associazioni, anche estranei al settore assicurativo, con autorità pubbliche e
i mezzi di comunicazione in genere;
5) assumere le più opportune iniziative intese alla tutela degli Associati e
dei loro familiari, anche sotto il profilo sociale, solidaristico, della
formazione ed aggiornamento professionale;
6)
promuovere la costituzione di ogni istituzione necessaria ed utile al
raggiungimento dei fini sociali, indirizzandone e controllandone l’attività
anche di gestione.
TITOLO II° ORGANI DELL'UNIONE
Art. 6
Sono organi dell'Unione:
a) Assemblea Generale;
b) Assemblea Regionale;
c) Rappresentante Regionale;
d) Giunta Nazionale;
e) Comitato Esecutivo;
f) Presidente;
g) Collegio dei Probiviri;
h) Collegio dei Revisori dei Conti;
Art. 7 ASSEMBLEA GENERALE
È costituita da tutti gli associati in regolarità contributiva. Viene convocata
dal Presidente dell'U.I.A. su delibera della Giunta Nazionale.
Deve essere indetta, se la convocazione è richiesta per iscritto da un numero
di associati aventi il requisito del primo comma, almeno pari ad un quinto di
tutti gli iscritti, con l'indicazione di specifico ordine dei giorno.
Art. 8 COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega,
di un terzo degli aventi diritto alla partecipazione. Ogni iscritto ha diritto
ad un voto. Questi può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un
altro associato che faccia parte della medesima Regione, il quale potrà essere
portatore di una sola delega.
Art. 9 POTERI DELL'ASSEMBLEA GENERALE
L'assemblea, che elegge il suo Ufficio di Presidenza, delibera:
a) sul rinnovo delle cariche sociali di sua competenza;
b) sulle modifiche statutarie proposte dalla Giunta Nazionale;
c) sulla messa in liquidazione dell'U.I.A.;
e discute sulla relazione predisposta dal Comitato Esecutivo.
Art. 10 ASSEMBLEA REGIONALE
È costituita da tutti gli associati aventi i requisiti di cui all'art. 7,
compresi in una medesima Regione come dall'art. 11. Essa è convocata dal
Rappresentante Regionale. Deve essere convocata:
a) almeno quattro volte all'anno;
b) se vi sia richiesta scritta di un numero di associati pari ad un quinto di
tutti gli iscritti;
c) in caso di rinnovo delle cariche nazionali, venti giorni prima nonché venti
giorni dopo lo svolgimento dell'Assemblea Generale;
d)ad essa si applicano le disposizioni dell'Articolo 8;
Art. 11 SUDDIVISIONI REGIONALI
Il territorio, ai fini di cui all'articolo precedente, è suddiviso
convenzionalmente nelle seguenti 20"Regioni":
1) Piemonte e Valle d'Aosta;
2) Liguria;
3) Lombardia Est;
4) Lombardia Ovest;
5) Veneto;
6) Trentino Alto Adige;
7) Friuli Venezia Giulia;
8) Emilia Romagna ivi compresa RSM;
9) Toscana;
10) Lazio;
11) Umbria;
12) Marche;
13) Abruzzo;
14) Campania e Molise;
15) Puglia e Basilicata;
16) Calabria;
17) Sicilia;
18) Sardegna;
19) Regione Milano;
20) Regione Roma.
Art. 12 FUNZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
L’assemblea Regionale ha le seguenti funzioni:
a) elegge dopo ogni Assemblea Generale di rinnovo delle cariche, ed in ogni
caso di vacanza, il Rappresentante Regionale ed il suo Vice, a maggioranza
degli intervenuti;
b) delibera su ogni problema di carattere locale, determina l’indirizzo
associativo per la Regione nell’ambito delle direttive nazionali;
c) elegge, un rappresentante di territorio in riferimento a situazioni o
interessi distinti;
d) esprime alla Giunta Nazionale, nonché al Comitato Esecutivo ed al
Presidente, istanze degli Associati della Regione. I verbali delle riunioni
devono essere rimessi al Presidente dell’U.I.A., al quale dovrà essere data
notizia della convocazione di ogni Assemblea.
Art. 13 RAPPRESENTANTE REGIONALE
Il Rappresentante Regionale esplica nell’ambito dell’articolo 5 e in armonia
con l’indirizzo della Giunta Nazionale, funzioni di stimolo e verifica
sull’attività dell’U.I.A. in sede regionale. Quale rappresentante regionale non
può essere eletta la stessa persona per più di due trienni consecutivi.
Art. 14 GIUNTA NAZIONALE.
La Giunta Nazionale è costituita:
a) da undici (11) componenti eletti dall’Assemblea Generale;
b) dai venti (20) rappresentanti Regionali, o in assenza di questi, dai Vice
all’uopo delegati.
Essa è convocata dal Presidente dell’U.I.A. oltre che per sua iniziativa, su
richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Essa si
riunisce almeno tre volte nel corso di un anno. I poteri della Giunta in carica
sono prorogati sino alla ricostituzione della nuova Giunta. La ricostituzione
di questa deve, comunque, intervenire entro il termine massimo di 30 giorni
dallo svolgimento dell’Assemblea Generale.
Art. 15 FUNZIONI DELLA GIUNTA NAZIONALE.
La Giunta Nazionale, presieduta dal Presidente dell’U.I.A. e nella prima
riunione successiva all’Assemblea Generale dal membro di Giunta più anziano per
carica, si riunisce presso la sede dell’U.I.A. o altrove in località indicata
dal Comitato Esecutivo. Essa ha le seguenti funzioni:
a) elegge nel suo ambito e con votazioni distinte, il Presidente, i due Vice
Presidenti, gli altri quattro componenti il Comitato Esecutivo;
b) è responsabile della gestione dell’Associazione secondo le direttive
approvate dall’Assemblea Generale;
c) assume ogni iniziativa che essa ritenga utile o necessaria per il
perseguimento dei fini sociali; d) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
e) fissa le quote associative annuali, di carattere ordinario e modalità di
pagamento;
f) provvede a dare forme di attuazione al disposto dell’art. 4;
g) determina le quote di competenza regionale;
h) delibera, con maggioranza di 2/3 dei presenti, sulla sfiducia al Presidente,
al Comitato Esecutivo, a seguito di mozione sottoscritta da almeno un quarto
dei propri componenti;
i) delibera sulla convocazione dell’Assemblea Generale stabilendone data,
località di svolgimento ed ordine del giorno;
l) può esercitare, in caso di necessità ed urgenza, anche poteri dell’Assemblea
Generale, esclusi quelli delle lettere a) e d) dell’art. 9, fatta salva la
ratifica da parte di questa da aversi entro 45 giorni;
m)istituisce Commissioni consultive su singole questioni di interesse
dell’Unione e ne designa i componenti;
n) adotta, su proposta del Comitato Esecutivo, le norme regolamentari di cui
all’art. 31;
o) delibera sulle proposte di modifiche statutarie da sottoporsi
all’approvazione dell’Assemblea Generale;
p) ratifica le deliberazioni del Comitato Esecutivo ai sensi dell’articolo 17
lettera d);
q) elegge tra gli Associati tre componenti del Consiglio di Presidenza della
Federazione Italiana Agenti del Gruppo Allianz Italia. Gli eletti restano in
carica fino al rinnovo della Giunta stessa;
r) su proposta dei due terzi (2/3) della Giunta i Componenti eletti nel
Consiglio di Presidenza della Federazione Italiana Agenti del Gruppo Allianz
Italia, possono essere sostituiti.
In caso di urgenza, e purché siano presenti i due terzi (2/3) dei suoi
componenti, può deliberare anche su materie non comprese nell’ordine del
giorno.
Art. 16 COMITATO ESECUTIVO
Esso è costituito come dall’articolo 15, lettera a). Si riunisce su iniziativa
del Presidente o su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti. Esso
decade ogni qualvolta cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, il Presidente.
Art. 17 FUNZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo, che si riunisce su iniziativa del Presidente o su
richiesta della maggioranza dei suoi componenti:
a) provvede a dare esecuzione alle delibere adottate dalla Giunta Nazionale;
b) determina le attribuzioni delle Commissioni di cui all’articolo 15, lettera
m);
c) decide in modo definitivo sui ricorsi contro le decisioni del Collegio dei
Probiviri;
d) esercita, in caso di necessità ed urgenza, i poteri della Giunta Nazionale,
salvo ratifica da parte di questa che deve intervenire entro dieci giorni;
e) predispone i bilanci da sottoporsi alla Giunta Nazionale;
f) formula alla Giunta Nazionale proposte di adozione e modifica circa le
disposizioni regolamentari.
Art. 18 PRESIDENTE
Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei Componenti la
Giunta. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei
presenti. I suoi poteri sono prorogati sino alla prima riunione della Giunta
Nazionale dopo l'elezione come da articolo 15.
Egli decade per voto di sfiducia di almeno due terzi (2/3) dei componenti la
Giunta Nazionale.
Art. 19 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
Il
Presidente:
a) designa il Vice Presidente Vicario che lo sostituisce in caso di
impedimento;
b) ha la rappresentanza legale dell’U.I.A. di fronte a terzi ed in giudizio con
facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;
c) presiede le riunioni del Comitato Esecutivo e della Giunta;
d) provvede a dare esecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo ed ha,
altresì, la responsabilità dell’attuazione delle delibere degli altri organi
assunte in conformità al presente statuto; e) amministra, rendendone conto alla
Giunta Nazionale, i fondi dell’U.I.A. e può delegare, in tutto o in parte, tale
attribuzione ad un membro del Comitato Esecutivo;
f) assume i dipendenti, sentito il parere dei Comitato Esecutivo, fissandone i
compiti, mansioni e retribuzioni;
g) può intervenire o far intervenire un suo rappresentante alle Assemblee
Regionali;
i) ha inoltre, tutti i poteri attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento, ivi
compreso quello di convocare la prima riunione della Giunta Nazionale dopo la
sua ricostituzione.
l) partecipa quale componente di diritto al Consiglio di Presidenza della
Federazione Italiana Agenti del Gruppo Allianz Italia.
In caso di necessità ed urgenza potrà esercitare le funzioni del Comitato
Esecutivo, al quale deve riferire nella sua prima riunione.
Art. 20
È rimessa a norma del regolamento la determinazione di ogni modalità di
convocazione, svolgimento e votazione dell’Assemblea Generale, di quella
Regionale, della Giunta Nazionale nonché del Comitato Esecutivo.
Art. 21 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
È
costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea
Generale ogni triennio. Essi eleggono, tra i primi, il Presidente ed un Vice
Presidente. Non ne possono far parte i membri della Giunta Nazionale e i
componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. Esso ha la competenza, su
propria iniziativa, su segnalazione di un associato o di un organo dell’Unione
di:
a) dirimere ogni e qualsivoglia controversia tra gli associati, tra questi e
l’Unione, nonché tra questi ed i suoi organi, nonché tra organi dell’U.I.A.,
decidendo secondo equità e quali arbitri irrituali, pronunciando decisioni in
merito;
b) giudicare sulla correttezza morale e professionale degli associati.
c) compiere ogni conseguente attività istruttoria.
I provvedimenti adottabili, previa contestazione degli addebiti e purché
l’interessato sia stato convocato sono:
a) richiamo scritto;
b) deplorazione;
c) sospensione da due a dodici mesi dall’Associazione e da ogni conseguente
attività;
d) espulsione dall’U.I.A.
Contro ogni sua decisione, e comunque non oltre i trenta giorni dalla
comunicazione delle stesse, le parti, cui i provvedimenti si riferiscono,
possono presentare ricorso al Presidente dell’U.I.A. che investirà della
questione il Comitato Esecutivo. Il ricorso ha efficacia sospensiva del
provvedimento adottato.
Art. 22 COLLEGIO DEI REVISORI
È
costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea
Generale ogni triennio. Essi eleggono, tra i primi, il Presidente ed un Vice
Presidente. Non ne possono far parte i membri della Giunta Nazionale ed i
componenti il Collegio dei Probiviri. Oltre che per iniziativa del suo
Presidente il Collegio deve riunirsi entro il quindici (15) aprile di ogni anno
per l’esame del bilancio consuntivo. Deve, altresì, riunirsi entro quindici
(15) giorni dall’intervenuta comunicazione del bilancio preventivo.
TITOLO III° DISPOSIZIONI Di CARATTERE FINANZIARIO
Art. 23 PATRIMONIO DELL'U.I.A.
Il patrimonio dell’UIA è costituito da beni mobili ed immobili, dal provento
dei contributi associativi, da ogni somma e valore che pervenissero e
dall’eventuale eccedenza di attività delle gestioni annuali. Le quote
associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 24 ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio
finanziario dell'Unione si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Art. 25 BILANCI
Alla
fine di ogni esercizio e non oltre il 31 (trentuno) marzo successivo il
Comitato Esecutivo predispone il bilancio consuntivo da sottoporre
all’approvazione della Giunta Nazionale, assieme ad una sua relazione ed al
rapporto dei Collegio dei Revisori dei Conti. Entro il 30 (trenta) novembre di
ogni anno il Comitato Esecutivo predispone un bilancio preventivo per l’anno
successivo da sottoporsi alla prima riunione della Giunta
Nazionale.
TITOLO IV° NORME FINALI
Art. 26 DURATA DELLE CARICHE
Gli
organi, previsti nel presente statuto durano in carica per un triennio. Essi
decadono salvo le prorogazioni contemplate nel presente statuto, dopo che
l’Assemblea Generale e quelle Regionali hanno rinnovato le cariche.
Art. 27 DECADENZE
I
componenti eletti che non intervengano, senza giustificato motivo, a due sedute
consecutive dello stesso organo, decadono dalla carica.
La decadenza è pronunciata dal collegio nella seduta successiva nella quale si
è verificata l’assenza, giustificabile nello stesso termine. Quando per
qualsiasi motivo venga meno contemporaneamente la metà dei componenti di ogni
organo collegiale, esso è da intendersi decaduto con conseguente procedura di
una nuova elezione per la sua ricostituzione.
Art. 28 SURROGHE
Ogni
sostituzione che si renda necessaria per decadenza o qualsiasi altra causa
comporta l’elezione del sostituto. Ad essa provvede l’organo competente per
l’elezione, salvo per i componenti della Giunta Nazionale eletti dall’Assemblea
Generale i quali sono sostituiti dai primi dei non eletti.
Art. 29 TUTELA DEGLI ISCRITTI
L’U.I.A.,
su delibera della Giunta Nazionale, presterà assistenza legale e finanziaria ai
propri iscritti comunque danneggiati per l’attività svolta, nelle forme
statutarie, per il perseguimento degli scopi sociali. Essa assicura, altresì,
assistenza e difesa per ogni forma di pressione, condizionamento o ingiusti
provvedimenti, comunque attuati contro i suoi iscritti in riferimento o a causa
dell’attività come sopra indicata.
Art. 30 MODIFICHE STATUTARIE
Le
modifiche del presente statuto sono apportate dall’Assemblea Generale con
delibera approvata da almeno due terzi (2/3) dei votanti, non computate le
astensioni o eventuali schede bianche.
Art. 31 EMANAZIONE Di NORME REGOLAMENTARI
La
Giunta Nazionale emana, su proposta del Comitato Esecutivo, norme
regolamentari:
a) di esecuzione del presente statuto;
b) relative al funzionamento tecnico amministrativo dell’U.I.A.
Art. 32 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'UNIONE
L’Assemblea
Generale può deliberare lo scioglimento dell’U.I.A. con il voto favorevole di
almeno tre quarti (3/4) degli Associati. Con la delibera di scioglimento, ed a
maggioranza semplice, vengono nominati i liquidatori e fissati i criteri e
modalità per la suddivisione dei beni. Nel caso di scioglimento l’eventuale
patrimonio dovrà essere erogato ad altra Associazione con finalità analoghe
ovvero a fini di utilità pubblica nel rispetto della disciplina prevista dal
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.