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CASSA COMMERCIANTI

Pensione di anzianità

I requisiti richiesti dalla nuova legge di riforma per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità per i lavoratori autonomi, sono gli stessi di quelli previsti per i lavoratori dipendenti e cioè 57 anni di età e 35 anni di contributi oppure unicamente 40 anni di contribuzione.

Eccezione a tali disposizioni è prevista per il biennio '96 - '97 durante il quale, per i lavoratori autonomi, in concomitanza con i 35 anni di contribuzione saranno sufficienti, ai fini del diritto, 56 anni di età.

Per ciò che concerne le decorrenze a regime, l'accesso per la pensione di anzianità a regime dal 1988 in poi è regolato con 4 finestre come riportato nella tabella seguente.

TABELLA

1° LUGLIO requisiti entro il 31 marzo
57 anni entro il 30 giugno
1° OTTOBRE requisiti entro 30 giugno
57 anni entro il 30 settembre
1° GENNAIO requisiti entro 30 settembre
1° APRILE requisiti entro 31 dicembre

Le decorrenze nel periodo transitorio sono riportate nella tabella che segue.

 

 

 

TABELLA

Data entro la quale si matura Data di decorrenza
Il requisito (+) contributivo del trattamento

Lavoratori autonomi iscritti all'INPS

31.12.1994 1-1-96 per i soggetti che hanno almeno 57 anni
(al 31.12.1995) / 1-4-96 per i rimanenti soggetti

31.12.1995 1-7-96 per i soggetti che hanno almeno 57 anni
(al 30.06.96) / 1-10-96 per i soggetti che hanno
più di 55 anni (al 30.09.96) / 1.1.97 per i rimanenti soggetti

31.12.1996 1-1-97 per i soggetti che hanno almeno 57 anni
(al 31.12.96) / 1.7.97 per i rimanenti soggetti

(+) La maturazione del diritto è data dal raggiungimento dei 35 anni di contribuzione e dei 56 anni di età per il biennio '96 - '97.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Per i lavoratori autonomi restano ferme le età già fissate in 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.

Per quanto concerne il requisito di assicurazione e di contribuzione restano in vigore le disposizioni dettate dall'art. 2 comma 1 e 2 del D. Lgs. 503/92 che, ricordiamo, stabiliva l'elevazione del requisito in questione da 15 anni a 20 anni. Tale elevazione avviene gradualmente in ragione di un anno ogni due a partire dall'1.1.93 anno in cui l'anzianità contributiva richiesta era di 16 anni fino ad arrivare, con i criteri su menzionati, a 20 anni di assicurazione dall'1.1.2001 in poi secondo la tabella che segue.

Requisiti assicurativi e contributi per
La pensione di vecchiaia

Periodi Anzianità

dall'1.1.93 al 31.12.94 16
dall'1.1.95 al 31.12.96 17
dall'1.1.97 al 31.12.98 18
dall'1.1.99 al 31.12.2000 19
dall'1.1.2001 20

Deroghe

L'elevazione cui si è fatto riferimento precedentemente non si applica nei seguenti casi:

- per coloro i quali avevano maturato i 15 anni di contribuzione al 31.12.1992, tenendo conto di tutti i contributi, compresi quali da ricongiunzione e riscatto riconosciuti con domanda anche successiva a tale data a condizione che si collochino prima del 31.12.92;
- lavoratori che avevano ottenuto l'autorizzazione ai V.V. in data anteriore al 31.12.92;
- lavoratori che abbiano compiuto l'età pensionabile al 31.12.92.

La pensione di vecchiaia per i soggetti non assicurati al 31.12.95

Per i soggetti che iniziano a lavorare dopo il 31.12.95, le pensioni di vecchiaia e di anzianità sono sostituite da un'unica pensione denominata "pensione di vecchiaia".

Requisiti

- cessazione dal rapporto di lavoro;
- 57 anni di età
- 5 anni di contribuzione effettiva;
- misura della pensione > 1,2 X importo dell'assegno sociale (dal 65° anno di età si prescinde da tale importo).

Prima dei 57 anni di età la pensione può essere conseguita con 40 anni di contributi.

Al fine del raggiungimento del requisito dei 40 anni sono:

- esclusi i contributi derivati da riscatto dei periodi di studio e i V.V.;
- rivalutati gli anni di lavoro anteriori al compimento dei 18 anni di età con il coefficiente 1,5.

Questa pensione di vecchiaia, con le modalità sopra descritte, si applica anche ai soggetti già assicurati all'1.1.96 che optino per il calcolo della pensione con il solo sistema contributivo introdotto dalla nuova legge di riforma.

N.B.
Per ciò che concerne l'opportunità di scegliere fra la pensione di anzianità e quella di vecchiaia, dobbiamo precisare che non esiste alcuna differenza nei criteri di calcolo fra le due prestazioni. Premesso ciò, dobbiamo rilevare che non è possibile valutarne in astratto la convenienza. Ogni situazione deve, infatti, essere considerata in rela-zione alle proprie caratteristiche che determinano l'importo della pensione che si percepirà.

Milano, aprile 1997