CASSA
COMMERCIANTI
Pensione di anzianità
I requisiti richiesti dalla nuova legge di riforma per
il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità per i lavoratori
autonomi, sono gli stessi di quelli previsti per i lavoratori dipendenti e cioè
57 anni di età e 35 anni di contributi oppure unicamente 40 anni di
contribuzione.
Eccezione a tali disposizioni è prevista per il
biennio '96 - '97 durante il quale, per i lavoratori autonomi, in concomitanza
con i 35 anni di contribuzione saranno sufficienti, ai fini del diritto, 56
anni di età.
Per ciò che concerne le decorrenze a regime, l'accesso
per la pensione di anzianità a regime dal 1988 in poi è regolato con 4 finestre
come riportato nella tabella seguente.
TABELLA
| 1°
LUGLIO |
requisiti
entro il 31 marzo |
| 57
anni entro il 30 giugno |
| 1°
OTTOBRE |
requisiti
entro 30 giugno |
| 57
anni entro il 30 settembre |
| 1°
GENNAIO |
requisiti
entro 30 settembre |
| 1°
APRILE |
requisiti
entro 31 dicembre |
Le decorrenze nel periodo transitorio sono riportate
nella tabella che segue.
TABELLA
Data entro la quale si matura Data di decorrenza
Il requisito (+) contributivo del trattamento
Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
31.12.1994 1-1-96 per i soggetti che hanno almeno 57
anni
(al 31.12.1995) / 1-4-96 per i rimanenti soggetti
31.12.1995 1-7-96 per i soggetti che hanno almeno 57
anni
(al 30.06.96) / 1-10-96 per i soggetti che hanno
più di 55 anni (al 30.09.96) / 1.1.97 per i rimanenti soggetti
31.12.1996 1-1-97 per i soggetti che hanno almeno 57
anni
(al 31.12.96) / 1.7.97 per i rimanenti soggetti
(+) La maturazione del diritto è data dal
raggiungimento dei 35 anni di contribuzione e dei 56 anni di età per il biennio
'96 - '97.
PENSIONE DI VECCHIAIA
Per i lavoratori autonomi restano ferme le età già
fissate in 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.
Per quanto concerne il requisito di assicurazione e di
contribuzione restano in vigore le disposizioni dettate dall'art. 2 comma 1 e 2
del D. Lgs. 503/92 che, ricordiamo, stabiliva l'elevazione del requisito in
questione da 15 anni a 20 anni. Tale elevazione avviene gradualmente in ragione
di un anno ogni due a partire dall'1.1.93 anno in cui l'anzianità contributiva
richiesta era di 16 anni fino ad arrivare, con i criteri su menzionati, a 20
anni di assicurazione dall'1.1.2001 in poi secondo la tabella che segue.
Requisiti assicurativi e contributi per
La pensione di vecchiaia
Periodi Anzianità
dall'1.1.93 al 31.12.94 16
dall'1.1.95 al 31.12.96 17
dall'1.1.97 al 31.12.98 18
dall'1.1.99 al 31.12.2000 19
dall'1.1.2001 20
Deroghe
L'elevazione cui si è fatto riferimento
precedentemente non si applica nei seguenti casi:
- per coloro i quali avevano maturato i 15 anni di
contribuzione al 31.12.1992, tenendo conto di tutti i contributi, compresi
quali da ricongiunzione e riscatto riconosciuti con domanda anche successiva a
tale data a condizione che si collochino prima del 31.12.92;
- lavoratori che avevano ottenuto l'autorizzazione ai V.V. in data anteriore al
31.12.92;
- lavoratori che abbiano compiuto l'età pensionabile al 31.12.92.
La pensione di vecchiaia per i soggetti non assicurati
al 31.12.95
Per i soggetti che iniziano a lavorare dopo il
31.12.95, le pensioni di vecchiaia e di anzianità sono sostituite da un'unica
pensione denominata "pensione di vecchiaia".
Requisiti
- cessazione dal rapporto di lavoro;
- 57 anni di età
- 5 anni di contribuzione effettiva;
- misura della pensione > 1,2 X importo dell'assegno sociale (dal 65° anno
di età si prescinde da tale importo).
Prima dei 57 anni di età la pensione può essere
conseguita con 40 anni di contributi.
Al fine del raggiungimento del requisito dei 40 anni
sono:
- esclusi i contributi derivati da riscatto dei
periodi di studio e i V.V.;
- rivalutati gli anni di lavoro anteriori al compimento dei 18 anni di età con
il coefficiente 1,5.
Questa pensione di vecchiaia, con le modalità sopra
descritte, si applica anche ai soggetti già assicurati all'1.1.96 che optino
per il calcolo della pensione con il solo sistema contributivo introdotto dalla
nuova legge di riforma.
N.B.
Per ciò che concerne l'opportunità di scegliere fra la pensione di anzianità e
quella di vecchiaia, dobbiamo precisare che non esiste alcuna differenza nei
criteri di calcolo fra le due prestazioni. Premesso ciò, dobbiamo rilevare che
non è possibile valutarne in astratto la convenienza. Ogni situazione deve,
infatti, essere considerata in rela-zione alle proprie caratteristiche che
determinano l'importo della pensione che si percepirà.
Milano, aprile 1997