Art.
1 Costituzione
Su iniziativa dell'UIA, Unione Italiana Agenti RAS, della signora
Oliana Graff e del signor Tristano Ghironi, è costituita, a norma degli artt.
14 e segg. c.c, la Fondazione "Gianpiero Graff", con sede legale in Milano,
Corso Italia 22.
Art.
2 Scopi
La Fondazione non ha scopo di lucro.
Essa persegue esclusivamente scopi di promozione e di attuazione di iniziative
dirette all'istruzione, alla formazione professionale e all'aggiornamento degli
agenti di assicurazione, anche al fine di valorizzare la figura dell'agente
assicurativo nell'ambito della società civile.
Art.
3 Ambito di operatività
La Fondazione opera prevalentemente in territorio metropolitano e regionale.
Art.
4 Modalità e strumenti per l'attuazione degli scopi istituzionali
Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, la Fondazione potrà:
- istituire corsi di studio e organizzare iniziative culturali (convegni,
seminari, dibattiti e altro), avvalendosi all'uopo di consulenti esterni;
- mettere a disposizione di tutti gli interessati una biblioteca
tecnico-scientifica, e curare l'acquisizione di documentazione inerente i fini
statutari della Fondazione;
- promuovere e realizzare incontri, a tutti i livelli, di studiosi e docenti di
formazione giuridica, economica, sociologica, politica e sindacale, nonché di
responsabili di istituzioni preposte alla vigilanza e al controllo degli
istituti assicurativi, nonché di personalità provenienti da settori inerenti le
finalità istituzionali della Fondazione medesima;
- istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio da assegnare a neo-
laureati in materia giuridica e socio-economica, ritenuti meritevoli secondo
uno o più dei seguenti requisiti: titoli di studio posseduti, esperienza
professionale già acquisita, condizione economica.
Tali borse di studio saranno rese note attraverso la pubblicazione di appositi
bandi.
All'assegnazione delle borse di studio provvederà il Comitato scientifico di
cui al successivo art. 17;
- promuovere e realizzare una vetrina nell'ambito del sito internet dell'UIA da
utilizzare come primario veicolo di comunicazione della Fondazione;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte ed audiovisive) quali
periodici virtuali da distribuirsi tramite sito internet;
- gestire un fondo di solidarietà costituito nell'interesse degli associati
UIA;
- assegnare le somme del Fondo di solidarietà agli aventi diritto, nel pieno
rispetto del regolamento del fondo medesimo;
Art.
5 Programmazione delle attività
All'inizio di ogni anno, la Fondazione pubblica il calendario delle
attività e delle manifestazioni culturali che intende svolgere nel corso
dell'anno medesimo.
Art.
6 Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è indivisibile e totalmente vincolato
al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione stessa.
Esso è costituito dai beni descritti nell'atto costitutivo della Fondazione, di
cui il presente statuto costituisce parte integrante, nonché da:
- beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- liberalità che saranno devolute da parte di soggetti pubblici e privati,
persone fisiche e non, agli specifici scopi della Fondazione;
- ricavi derivanti da iniziative specifiche, nonché da servizi di
autofinanziamento.
Presso la Fondazione è istituito l'albo dei Benemeriti che hanno contribuito
durevolmente alle iniziative della Fondazione.
Art.
7 Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- il Segretario generale.
Potrà inoltre essere istituito un Comitato internazionale, quale organismo cui
potranno aderire i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle
associazioni di categoria degli agenti di assicurazioni di altri paesi.
Art.
8 Indennità e compensi
Le cariche in seno alla Fondazione sono rivestite a titolo gratuito,
salvo rimborso delle spese sostenute e documentate per l'assolvimento degli
incarichi conferiti e il compenso per il componente del Comitato scientifico di
cui all'art. 17.
Art. 9 Assemblea dei soci
La qualità di socio si acquista con la nomina da parte dell'assemblea dei soci,
su proposta sottoscritta da almeno un socio, comunicata al Presidente
dell'assemblea mediante lettera raccomandata.
I soci non hanno diritti né sul patrimonio né sulle rendite della fondazione.
La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
I soci sono tenuti:
- alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle
deliberazioni prese dagli organi sociali;
- a prestare la propria fattiva collaborazione per il raggiungimento degli
scopi della Fondazione.
Art. 10 Compiti dell'Assemblea
L'assemblea dei soci:
a) delibera le norme che regolano il proprio funzionamento;
b) elegge il proprio Presidente ed il Vice Presidente;
c) delibera l'ammissione di nuovi soci;
d) elegge i membri del Consiglio di amministrazione;
e) delibera le modifiche statutarie;
f) vigila sull'osservanza dei valori e dei principi ispiratori dell'attività
della Fondazione.
Art.
11 Riunioni
L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno 1 volta l'anno, su iniziativa
del suo Presidente, ovvero di 1/5 dei soci, mediante invio, a mezzo lettera
raccomandata, al domicilio dei soci, almeno 10 giorni prima della data fissata,
di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del
giorno, ora e luogo della riunione.
L'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le deliberazioni sono valide ove adottate a maggioranza assoluta dei votanti,
esclusi gli astenuti.
Il voto avviene in forma palese e, a parità di voti, prevale il voto di chi
presiede l'adunanza.
Alle riunioni interviene il Segretario (generale), il quale redige il verbale e
lo sottoscrive unitamente al Presidente.
Art.
12 Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è formato da 5 membri eletti
dall'assemblea
Il Consiglio sceglie tra i propri membri il Presidente, il vice Presidente e il
Segretario.
I membri del Consiglio durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
Art. 13 Competenze del Consiglio di
amministrazione
Al Consiglio è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della
Fondazione, fatte salve le prerogative che la legge o il presente Statuto
riservino ad altro organo.
In particolare, il Consiglio:
- nomina il Presidente ed il vice- Presidente della Fondazione nel proprio
seno;
- predispone l'organigramma della Fondazione;
- nomina il Segretario (generale);
- predispone il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione entro il 30
giugno dell'anno successivo;
- delibera sull'accettazione delle elargizioni, donazioni e lasciti;
- decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla
Fondazione;
- predispone eventuali regolamenti interni.
Il Consiglio può delegare i propri poteri ai singoli membri anche
disgiuntamente.
Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente, che esso stesso
nomina.
In assenza del Presidente, o in ogni caso di suo impedimento, svolge funzioni
vicarie il vice- Presidente ove nominato, altrimenti la funzione è assolta dal
membro più anziano presente.
Al Consiglio partecipa il Segretario generale nominato ed, in difetto, il
componente designato a maggioranza dei presenti.
Art. 14 Riunioni del Consiglio di amministrazione
Le adunanze del Consiglio sono convocate dal Presidente almeno 1 volta
ogni 6 mesi, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera
raccomandata almeno 5 giorni prima della data fissata.
Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti più della metà dei
suoi membri in carica.
Le delibere sono valide ove adottate a maggioranza assoluta dei voti dei
presenti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Alle riunioni partecipa il Segretario generale, il quale redige il verbale e lo
sottoscrive insieme al Presidente.
Le riunioni e le delibere del Consiglio devono constare da verbale, redatto e
sottoscritto a norma del comma precedente.
Art.
15 Presidente della Fondazione
Il Presidente del Consiglio di amministrazione è il Presidente della
Fondazione, nonché legale rappresentante della Fondazione nei rapporti con i
terzi ed in giudizio.
Il Presidente:
- convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- esegue le delibere del Consiglio;
- esercita ogni potere che il Consiglio gli delega in via generale o di volta
in volta;
- in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio,
il quale si riserva il potere di ratificarli nella prima riunione successiva;
- ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, nonché di rilasciare
procure speciali.
Art.
16 Segretario generale
Il Segretario generale dirige e coordina la struttura operativa della
Fondazione, in collaborazione con il Presidente e con i consiglieri delegati,
ai quali risponde.
Partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di
amministrazione di cui redige e sottoscrive i verbali.
Art.
17 Comitato scientifico
Il Comitato è composto da 5 membri nominati dal Consiglio di
amministrazione.
I membri del Comitato durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
Il comitato svolge funzioni consultive e di proposta, se richiesto dal
Consiglio di amministrazione, su ogni materia culturale, tecnica e/o
scientifica.
Esprime pareri sui programmi di attività sottoposti al suo esame dal Consiglio
di amministrazione; formula, a sua volta, proposte con riguardo a ricerche,
pubblicazioni, convegni, seminari di studi e di aggiornamento.
Assegna le borse di studio di cui al precedente art. 4 ai meritevoli in
possesso dei requisiti stabiliti, di volta in volta, nell'apposito avviso.
Art.
18 Modifiche statutarie e norme finali
Le modifiche statutarie sono deliberate dal Consiglio di
Amministrazione a maggioranza dei 2/3.
In ogni caso di estinzione della Fondazione (esaurimento dei fini
istituzionali, impossibilità di conseguire i propri scopi, o altra causa), a
seguito di intervenuto scioglimento della medesima, il patrimonio sarà devoluto
ad altra organizzazione non lucrativa ovvero sarà destinata a costituire borse
di studio da assegnarsi secondo le determinazioni del Comitato scientifico.
In ogni caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di amministrazione
nomina i liquidatori nel numero di 3.